Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto. Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione e' definitiva.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art24 · fonte del testo