La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma. Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 848/1988

    Questione inammissibile
    21 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione essendo stata richiesta alla Corte la scelta - spettante, invece, al giudice rimettente - di una delle possibili interpretazioni delle norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio 'a quò.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Opera nazionale per gli orfani di guerra · Art. 4 Opera nazionale per gli orfani di guerra · Art. 5 Opera nazionale per gli orfani di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art1 · fonte del testo