Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia. L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia. Il Comitato provinciale:

  • a)agisce in collaborazione con gli enti affini locali e puo' avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;
  • b)accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;
  • c)accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;
  • d)provvede, ove ne riconosca la necessita', per avere accertata la inapplicabilita' dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volonta' del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di eta', nonche' della condizione sociale del padre;
  • e)provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore eta', strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilita' dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;
  • f)invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventu', le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;
  • g)approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art14 · fonte del testo