Il Comitato provinciale puo' delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza di cui all'art. 14. Esso delega, inoltre, a propri membri, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie. Puo' affidare, inoltre, ad una apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra. Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della Provincia.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art16 · fonte del testo