L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori. Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art3 · fonte del testo