Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.
Testo vigente dal 15 marzo 1958
Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.
Testo vigente dal 15 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art4 · fonte del testo