Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, lo espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente. Per esigenze diverse da quelle indicate, nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art12 · fonte su Normattiva