All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvedera' con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi. Alla spesa per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvedera' con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art15 · fonte su Normattiva