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Al personale dei ruoli di cui al precedente articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
