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La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno effetto dal 1 ottobre 1962. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per l'esercizio 1961-1962, ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvedera' rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
