Art. 44 — Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte
Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica e' elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.5b
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 agosto 1964, n. 720
5bLa L. 10 agosto 1964, n. 720 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000."
Testo vigente dal 20 settembre 1964
