Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo. I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione. I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette - per tramite della competente Ragioneria centrale - alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarita'. Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7. Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art4 · fonte del testo