Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Consiglio di amministrazione:
tolto: 1) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
tolto: 2) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico dei bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;
tolto: 3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;
tolto: 4) provvede, secondo le modalita' stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonche' i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art3 · fonte del testo