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A ogni Istituto sono assegnati non piu' di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato di qualifica piu' elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e' responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde ai direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislativo e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che e' posto alle sue dirette dipendenze. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili e' compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
