Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

Testo vigente dal 17 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art1 · fonte su Normattiva