Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

Testo vigente dal 17 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art2 · fonte su Normattiva