L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

  • a)provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita di Giuseppe Verdi, nonche' delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;
  • b)promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
  • c)sviluppa attivita' di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
  • d)effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
  • e)presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.

Testo vigente dal 11 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;123~art1 · fonte su Normattiva