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  • a)le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;
  • b)le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni. Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art15 · fonte su Normattiva