Art. 15 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
- a)le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;
- b)le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni. Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
3con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
