Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
- a)alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;
- b)al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
- c)agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri aumenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d)agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;
- e)alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- f)alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
- g)ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanita' o dalla regione. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.
Testo vigente dal 17 luglio 1970
