Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

  • a)alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;
  • b)al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
  • c)agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri aumenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • d)agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;
  • e)alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
  • f)alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
  • g)ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanita' o dalla regione. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

Testo vigente dal 17 luglio 1970

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art3 · fonte su Normattiva