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I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilita' di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'Amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente. I predetti contratti non conferiscono stabilita' d'impiego ne' diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art11 · fonte del testo