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Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa:

  • 1)le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio e' tenuto a rimborsare il fitto dei locali adibiti ad abitazione, nella misura che sara' determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il capo della rappresentanza diplomatica secondo i criteri fissati nell'articolo 84 - quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
  • 2)le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e le pulizie, sempreche' non vi provveda la rappresentanza diplomatica;.
  • 3)le spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio;
  • 4)le spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero;
  • 5)le spese per riproduzione di documenti;
  • 6)le spese per lavori straordinari di traduzione;
  • 7)le spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di informazione, previa autorizzazione del Ministero;
  • 8)le spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilita' e per riproduzione;
  • 9)le spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art12 · fonte del testo