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Al personale militare e civile inviato all'estero con funzioni di addetto, di addetto aggiunto, di assistente e di archivista, si applicano per l'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art13 · fonte del testo