Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Della commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso. Il rappresentante del Ministero della difesa nella commissione per l'indennizzo dei danni deve rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione o grado non inferiore a colonnello.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
