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(( Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza. 3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Testo in vigore dal 15 aprile 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998. 16 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni tolto: o riduzioniaggiunto: , gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' … del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Gli addetti aggiunti e gli assistentitolto: , che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni tolto: o le riduzioni previste per la sede di residenza. aggiunto: 3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni tolto: o le riduzioni saranno determinate con decreto del Ministro tolto: per la aggiunto: della difesa, di concerto con tolto: quelli per gli aggiunto: i Ministri degli affari esteri e tolto: per il tesoro, aggiunto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteriaggiunto: , ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62

    Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47 comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art6 · fonte del testo