Art. 1 — Costituzione degli uffici di servizio sociale
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Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello. Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
