Art. 10 — Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del diligente aggiunto di servizio sociale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attivita', esercitano la supervisione e, tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art10 · fonte del testo