Art. 10 — Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del diligente aggiunto di servizio sociale
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I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attivita', esercitano la supervisione e, tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
