Art. 13 — Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale
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Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalita' proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attivita' diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente. La supplenza viene assunta dal piu' anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal piu' anziano dei primi assistenti sociali. Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
