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Gli uffici di servizio sociale svolgono nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorita' giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologicosociali ed ogni altra attivita' diagnostica e rieducativa. concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti. Gli uffici di servizio sociale po altresi' essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art2 · fonte su Normattiva