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Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attivita' di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato o con retribuzione a parcella, in qualita' di assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica. Ai fini del comma precedente e' computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale. Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste allo articolo 26. I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale. La Commissione esaminatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 27.

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art35 · fonte del testo