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In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:
- 1)alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di eta';
- 2)siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purche' conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945. Al concorso di cui all'articolo 34 sono altresi' ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, purche' siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
