Art. 9 — Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale
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Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attivita', assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio. Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando, le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
