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Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attivita', assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio. Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando, le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art9 · fonte su Normattiva