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[1]Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a loro domanda, i cittadini italiani che rispondono alle seguenti condizioni;

[2]1° siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventu' italiana del Littorio;

[3]2° abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo;

[4]3° debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio regolare per ragioni di studio o per altri legali motivi;

[5]4° risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralita';

[6]5° abbiano conseguito diploma di maturita' classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero dell'educazione nazionale, equipollente ad uno dei titoli predetti;

[7]6° abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'aeronautica.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 24 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art2 · fonte del testo