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((Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- 1)abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;
- 2)debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se gia' incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;
- 3)risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralita';
- 4)abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;
- 5)abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1953 al 7 luglio 1960
