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[1]Gli allievi ufficiali piloti di complemento sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo d'istruzione della durata di tre mesi.

[2]Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi al grado di sergente.

[3]Al termine del corso di pilotaggio gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare nonche' superato gli esami teorici, sono nominati, se giudicati idonei, sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ed in tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui al precedente art. 3.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 24 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art4 · fonte del testo