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[1]Gli allievi ufficiali piloti di complemento sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo d'istruzione della durata di tre mesi.
[2]Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi al grado di sergente.
[3]Al termine del corso di pilotaggio, agli allievi che abbiano compiuto le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, nonche' superati gli esami teorici, se giudicati idonei, e' conferita la nomina a pilota militare e contemporaneamente la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e con tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui all'art. 3.
[4]Agli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneita' agli esami teorici, ovvero che siano giudicati non idonei al grado di sottotenente pilota di complemento, sara' conferita nomina a pilota militare ed in tale qualita' completeranno, col grado di sergente, gli obblighi di servizio assunti.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 7 luglio 1960
