Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1942 al 7 luglio 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Gli allievi ufficiali piloti di complemento sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo d'istruzione della durata di tre mesi.

[2]Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi al grado di sergente.

[3]Al termine del corso di pilotaggio, agli allievi che abbiano compiuto le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, nonche' superati gli esami teorici, se giudicati idonei, e' conferita la nomina a pilota militare e contemporaneamente la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e con tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui all'art. 3.

[4]Agli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneita' agli esami teorici, ovvero che siano giudicati non idonei al grado di sottotenente pilota di complemento, sara' conferita nomina a pilota militare ed in tale qualita' completeranno, col grado di sergente, gli obblighi di servizio assunti.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 7 luglio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1941 al 24 settembre 1942. 14 parole tolte, 87 parole aggiunte in 2 capoversi.

Al termine del corso di pilotaggio tolto: gliaggiunto: , agli allievi che abbiano tolto: conseguito il aggiunto: compiuto le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare tolto: nonche' superatoaggiunto: , nonche' superati gli esami teorici, tolto: sono nominati, se giudicati idonei, tolto: sottotenenti aggiunto: e' conferita la nomina a pilota militare e contemporaneamente la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, tolto: ed in aggiunto: e con tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui tolto: al precedente art. 3 aggiunto: all'art. 3.

aggiunto: Agli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneita' agli esami teorici, ovvero che siano giudicati non idonei al grado di sottotenente pilota di complemento, sara' conferita nomina a pilota militare ed in tale qualita' completeranno, col grado di sergente, gli obblighi di servizio assunti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art4 · fonte del testo