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Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo alle operazioni di prestito indicate nell'articolo precedente, sia sui libri di carico tanto di contabilita' quanto di magazzino.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art19 · fonte del testo