Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I Monti, che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, abbiano gia' facolta' di ricevere depositi fruttiferi, la conservano. Gli altri che vogliano conseguirla debbono inserire nello statuto apposita disposizione da approvarsi ai sensi dell'art. 4, contenente le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme e la natura dei libretti, in conformita' delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio o dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, disciplinante tale materia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art17 · fonte del testo