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L'Istituto mutuante ha facolta' di far procedere in ogni momento a verificazioni di controllo, tanto di contabilita' quanto di magazzino, sulle partite a cui si riferiscono le operazioni di prestito, in relazione alle quali e' stato concesso il mutuo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art21 · fonte del testo