Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare:
tolto: 1° il fondo di dotazione ed i modi col quali e' raccolto;
tolto: 2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto;
tolto: 3° l'ordinamento amministrativo del Monte.
tolto: Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto e' indicato nel comma precedente, devono determinare: 1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati;
tolto: 2° i poteri dell'assemblea degli associati.
tolto: All'atto costitutivo e' allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art3 · fonte del testo