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Gli interessi corrisposti dai Monti sulle operazioni di cui all'articolo 18, possono essere pattuiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, anche ad un tasso inferiore a quello stabilito dalle «Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca».

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art23 · fonte del testo