Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferme rimanendo a favore dei Monti di credito su pegno le agevolazioni tributarie gia' stabilite dalle vigenti leggi del bollo e del registro in favore dei Monti di pieta', sono esenti da tassa di bollo e da imposta di registro gli atti costitutivi, gli statuti dei Monti suddetti, le loro modificazioni e le procure speciali, che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte sui libretti nominativi, nonche' le operazioni di mutuo contemplate all'articolo 18 e le relative quietanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art25 · fonte del testo