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I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di credito su pegno di prima categoria, gli Istituti di credito di diritto pubblico, ovvero le Banche di interesse nazionale.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art24 · fonte del testo