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Gli organi amministrativi dei Monti attualmente esistenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione, di cui all'articolo 5, i quali devono essere nominati non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
