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Il Ministero dell'interno puo' assumere alle proprie dipendenze, su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nelle allegate tabelle B) e C), il personale di cui al precedente articolo 101 in servizio da data anteriore al 1 novembre 1958 e non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale). Apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, e composta da non piu' di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la idoneita' all'assunzione di ciascuna unita' di personale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
