I comandanti provinciali:
- a)hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
- b)rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
- c)adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d)provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
- e)dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- f)provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- g)fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
- h)formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:
- i)propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
- l)curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Testo vigente dal 15 giugno 1961
