I comandanti provinciali:

  • a)hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
  • b)rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
  • c)adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • d)provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
  • e)dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
  • f)provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
  • g)fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
  • h)formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:
  • i)propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
  • l)curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Testo vigente dal 15 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art12 · fonte su Normattiva