((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Testo vigente dal 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art8 · fonte su Normattiva