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Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art16 · fonte del testo