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In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso e' militarizzato. In caso di gravi calamita' pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto puo' essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art18 · fonte del testo